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Permessi e Rinnovo di Soggiorno

Permessi e Rinnovo di Soggiorno

Informazioni di carattere generale

Possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso, salvo i casi di esenzione previsti da accordi internazionali.
Il Permesso di Soggiorno deve essere richiesto al Questore della Provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso.
Per i cittadini appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea la presentazione delle istanze di carta di soggiorno presso gli Uffici Postali è facoltativa, potranno indifferentemente recarsi presso tali uffici o presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.
Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli Uffici Postali saranno convocati dall’Ufficio Immigrazione, tramite lettera raccomandata, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del Permesso/Carta di Soggiorno.
In sede di prima convocazione dovranno produrre 4 fotografie formato tessera con fondo bianco, una delle quali sarà apposta sul Permesso/Carta di Soggiorno.
La richiesta di Carta di Soggiorno per sé e per i propri familiari deve essere presentata con un unico kit, che contenga il Modulo 1 e Modulo 2 qualora il familiare percepisca un reddito, per ciascun componente il nucleo familiare per il quale si richiede la carta.
Il rinnovo del Permesso di Soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della Provincia in cui dimora, nel termine di 90 giorni dalla scadenza, per i Permessi di Soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale, entro 60 giorni per quelli per lavoro annuale, entro 30 giorni per le restanti tipologie di Permesso di Soggiorno.
La durata del Permesso di Soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso. La durata non può comunque essere:
● superiore a 3 mesi per affari e turismo;
● superiore ad 1 anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
● superiore a 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.

Rilascio/Rinnovo Permesso/Carta di Soggiorno

In virtù della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e Poste Italiane SPA, ai sensi dell’art. 39, comma 4 bis della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 , come modificato dall’art. 1 quinquies, della Legge 12 novembre 2004, n.271, le istanze di rilascio e rinnovo di Permesso/Carta di Soggiorno per cittadini extracomunitari rientranti nelle seguenti tipologie dovranno essere presentate dall’interessato presso gli Uffici Postali abilitati utilizzando l’apposito kit a banda gialla disponibile presso lo SLI (Sindacato Lavoratori Immigrati) e tutti gli Uffici Postali. All’atto della presentazione della istanza, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di € 30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Interno del 12 ottobre 2005.
In conformità agli obblighi derivanti dal REG.CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di Permesso di Soggiorno, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è previsto il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, è fissato in € 30,46 il corrispettivo del rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico. Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postale premarcati (vedi modulistica), disponibili presso gli Uffici Postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque Ufficio Postale.

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere dallo SLI (Sindacato Lavoratori Immigrati), a titolo gratuito.

Le istanze relative a richieste di rilascio/rinnovo di Permesso/Carta di Soggiorno relative a tutte le altre tipologie non riportate nella tabella sottostante continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure.

Di seguito le tipologie di Permessi/Carte di Soggiorno che possono essere presentate presso gli Uffici Postali:

● Adozione
● Affidamento
● Aggiornamento della carta di soggiorno
● Aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto)
● Attesa occupazione
● Attesa riacquisto cittadinanza
● Asilo politico rinnovo
● Carta di soggiorno per stranieri
● Conversione permesso di soggiorno
● Duplicato della carta di soggiorno
● Duplicato Permesso di soggiorno
● Famiglia
● Famiglia minore 14-18 anni
● Lavoro Autonomo
● Lavoro Subordinato
● Lavoro casi particolari previsti
● Lavoro subordinato-stagionale
● Missione
● Motivi Religiosi
● Residenza elettiva
● Ricerca scientifica
● Status apolide rinnovo
● Studio
● Tirocinio formazione professionale
● Turismo

Al momento della presentazione dell’istanza allo sportello dell’Ufficio Postale abilitato, lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.
L’istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell’interessato.
L’operatore di Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.
In caso di richiesta di rinnovo del Permesso/Carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del Permesso/Carta di Soggiorno da rinnovare o da aggiornare.
In caso di richiesta di rilascio/rinnovo del Permesso/Carta di Soggiorno per cittadini extracomunitari, è necessario inserire nella busta una delle due ricevute di avvenuto pagamento del bollettino postale premarcato, di importo pari a €30,46, disponibile presso gli Uffici Postali “Sportello Amico” abilitati alla ricezione delle istanze.

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