La regolarizzazione avviene attraverso due canali: L’emersione dei lavoratori in nero attraverso l’autodenuncia del datore di lavoro e che quindi abbiano un contratto di lavoro. L’altro canale è il permesso temporaneo per ricerca di lavoro.
La richiesta del permesso
In base a quanto stabilito dal decreto, per concludere “un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale,, regolare o irregolare, “i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici” (cioè all’acquisizione di impronte digitali e foto) “prima dell’8 marzo 2020” e “non devono aver lasciato il territorio nazionale dall’8 marzo 2020”.
I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019″ possono richiedere “un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell’istanza”. Anche per loro la data di riferimento è quella dell’8 marzo 2020 “e devono aver svolto attività di lavoro antecedentemente “al 31 ottobre 2019”
L’istanza per il rilascio del permesso di soggiorno deve essere presentata dal cittadino straniero al questore, dal 1 giugno al 15 luglio.
Niente scudo penale per i “caporali”
Quando entrerà in vigore, con il decreto “sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore” che abbiano “presentata la dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale per l’ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale”.
Nessuno scudo penale, invece, “nei confronti dei datori di lavoro condannati, anche per via non definitiva, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite” e per i cosiddetti caporali.