LAVORO: tipologie di contratti
Di seguito vengono presentate le tipologie di contratti di lavoro applicabili per il lavoro dipendente in tutti i settori economici, alla luce della normativa vigente nel nostro Paese. Dal 2007 l’età minima per accedere al lavoro è fissata a 16 anni, con l’obbligo dell’istruzione scolastica per almeno 10 anni. Il Collegato Lavoro, Legge n. 183 del 04 novembre 2010, introduce un’eccezione: i soggetti che abbiano compiuto 15 anni che non hanno ancora assolto l’obbligo di istruzione, possono entrare nel mondo del lavoro con un contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, finalizzato all’assolvimento dell’obbligo e al conseguimento di una qualifica professionale, ovvero l’apprendistato “per la qualifica e per il diploma professionale” individuato dalla recente normativa sull’apprendistato. La “Riforma Fornero” , approvata con Legge n. 92 del 28/06/2012 ha introdotto alcune novità in materia di tutele dell’impiego, ammortizzatori sociali e contratti di lavoro. Ultima normativa in ordine di tempo è la legge n.78/2014 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, che va nella direzione di accrescere la flessibilità del Mercato del Lavoro.
Principali tipologie di contratti di lavoro previsti dalla normativa italiana:
Contratto di Lavoro subordinato
È un contratto con il quale un lavoratore si impegna a svolgere una determinata attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione di un datore di lavoro. Il datore di lavoro si impegna principalmente a retribuire il lavoratore per le prestazioni da esso svolte e a versare i contributi previdenziali e assistenziali.
Contratto di Lavoro a tempo determinato
È un contratto di lavoro subordinato, nel quale esiste un tempo ben preciso di durata del contratto, con una data che indica la fine del rapporto. L’apposizione del termine, a pena di nullità, deve risultare dall’atto scritto.
Lavoro a tempo pariziale (PART-TIME)
Il contratto di lavoro a tempo parziale o part-time è un tipo di contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato, che si caratterizza per la riduzione dell’orario di lavoro rispetto all’orario “normale” (solitamente individuato in 40 ore settimanali). Il contratto a tempo parziale si articola secondo tre diverse tipologie: orizzontale, in cui l’orario giornaliero di lavoro risulta inferiore all’orario normale (per esempio 4 ore al giorno); verticale, in cui l’attività è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (per esempio 8 ore al giorno, per 3 soli giorni alla settimana o 7 mesi all’anno); misto, in cui si ha una combinazione delle due modalità sopra indicate (per esempio 5 ore al giorno per una settimana ogni mese).
I Contratti di somministrazione
Il lavoro somministrato è oggi una tipologia molto ricorrente. La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti: agenzie autorizzate per la somministrazione, lavoratori, impresa. I rapporti tra l’agenzia di somministrazione di lavoro e il soggetto utilizzatore (impresa) sono regolati da un contratto che deve avere forma scritta. I rapporti tra l’agenzia di somministrazione e il lavoratore sono invece regolati dai contratti di lavoro subordinato, anch’esso in forma scritta. Il lavoratore che sottoscrive un contratto di somministrazione diventa a tutti gli effetti dipendente dell’agenzia di somministrazione e viene “prestato” ad un’azienda cliente utilizzatrice, che si avvale della prestazione del lavoratore stesso.
Il Lavoro intermittente
Più comunemente definito anche “lavoro a chiamata” o “job on call”, si tratta di un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che, nell’arco di tempo previsto dal contratto, può chiamarlo a operare, a seconda delle esigenze produttive. Viene soprattutto utilizzato nei pubblici esercizi o nel turismo e cioè in quelle attività che hanno picchi lavorativi in determinati periodi dell’anno. Il lavoratore riceve una retribuzione per le ore di lavoro effettivamente svolte e un importo definito indennità “di disponibilità”, ove prevista, per le ore non lavorate. Il lavoratore è così tenuto a prestare la propria opera ogni volta che il datore di lavoro lo richiede e a rimanere a disposizione per il periodo stabilito, fino alla successiva chiamata. Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Il Lavoro a progetto (Co.Co.Pro.)
Nel mese di febbraio 2015 il Governo ha approvato due schemi di Decreti Legislativi in attuazione del Jobs Act, ovvero della legge 10 dicembre 2014, n. 183., che prevedono il superamento dei contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.). A partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto, mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. Il lavoro a progetto è un rapporto di lavoro di tipo parasubordinato, ossia un contratto che presenta caratteristiche intermedie tra lavoro subordinato e lavoro autonomo. Poiché uno dei principali obiettivi è quello di far diventare il contratto a tempo indeterminato la “forma comune” di contratto di lavoro, rendendolo la forma contrattuale economicamente più conveniente per le aziende, si comprende il motivo dell’eliminazione di questa forma contrattuale intermedia.
Il Contratto d’apprendistato
L’apprendistato rappresenta un’opportunità per i giovani: si propone infatti di favorire l’inserimento nel mercato del lavoro completando in azienda la formazione. Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a “causa mista”, poiché l’azienda impartisce all’apprendista assunto alle proprie dipendenze la formazione professionale durante il rapporto di lavoro. Il contratto di apprendistato è per definizione un contratto di lavoro a tempo indeterminato, rivolto ai ragazzi di età compresa fra i 15 e i 29 anni, anche se per le regioni e le province autonome che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, la contrattazione collettiva può definire specifiche modalità di utilizzo di tale contratto, anche a tempo determinato, per le attività stagionali.
Stage / Tirocinio
Il tirocinio è regolamentato in Italia dall’art. 18 della L. 196/97 e dal D.M. 142/98, in vigore in data 8 dicembre 2013. Il tirocinio è un’esperienza in azienda in cui il/la tirocinante ha la possibilità di sperimentare le proprie conoscenze professionali, acquisire “on the job” le competenze professionali necessarie a ricoprire adeguatamente uno specifico ruolo professionale, confrontarsi con una realtà aziendale concreta e orientarsi alle scelte professionali.
Praticantato
Per svolgere determinate professioni è necessario essere iscritti ad un apposito Albo o Ordine professionale e, in generale, tale iscrizione richiede che sia stato svolto un periodo di pratica professionale e che si sia superato un esame. Sono soggetti all’iscrizione ad un ordine professionale, ad esempio: Assistenti sociali, Avvocati e procuratori, Biologi, Consulenti del lavoro, Dottori commercialisti, Farmacisti, Geometri, Giornalisti, Infermieri, Ingegneri ed architetti, Medici ed Odontoiatri, Notai, Periti industriali, Psicologi, Ragionieri e periti commerciali, Veterinari, ecc. La pratica professionale consiste in un periodo di formazione sul lavoro nel quale il praticante è affiancato da un professionista già iscritto all’Albo o all’Ordine di riferimento. Ogni Ordine stabilisce specifiche modalità di praticantato e le caratteristiche dell’esame di accesso alla professione.